1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli assetti e delle competenze definiti dall'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito dei princìpi e degli indirizzi generali dell'ordinamento scolastico, concorrono a realizzare l'autogoverno delle istituzioni stesse, la partecipazione attiva e democratica degli studenti e dei genitori alla vita della scuola, il collegamento e l'interazione delle scuole con le comunità locali e con le espressioni rappresentative, culturali e associative dei rispettivi territori.
2. Nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche le funzioni di indirizzo e di programmazione spettano agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); i compiti di gestione e di coordinamento spettano al dirigente scolastico.
3. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse strumentali e finanziarie e dei risultati del servizio.
4. Negli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono presenti rappresentanze degli enti locali competenti alla messa a disposizione delle strutture edilizie e, per quanto concerne gli istituti dell'area tecnico-professionale, esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
5. Le istituzioni scolastiche costituiscono i propri organi collegiali e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
1. Gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche sono:
a) il consiglio di dirigenza;
b) il consiglio di istituto;
c) il collegio dei docenti;
d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni;
e) il nucleo tecnico di valutazione di istituto.
1. Il consiglio di dirigenza è formato dal dirigente scolastico, dai docenti collaboratori e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. Il consiglio di dirigenza ha funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico.
1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attività dell'istituto e svolge specifiche funzioni finalizzate all'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo dell'istituzione scolastica.
a) adotta il regolamento relativo al proprio funzionamento;
b) approva il piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;
c) approva il programma annuale di attività e la rendicontazione finale;
d) delibera il regolamento di istituto, recante anche i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti, nonché le modalità di costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 8;
e) approva l'adesione della scuola ad accordi, coerenti con il piano dell'offerta formativa, con altre istituzioni scolastiche e con enti e agenzie del territorio.
3. Il consiglio di istituto è composto da undici membri, compresi i membri di diritto, tra cui un rappresentante dell'ente locale tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola, i rappresentanti dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti.
4. Negli istituti tecnico-professionali, il numero dei componenti del consiglio di istituto è integrato con due esperti appartenenti alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e del lavoro.
5. Sono membri di diritto del consiglio di istituto il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi, al quale compete anche la verbalizzazione delle sedute.
6. Il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli studenti minorenni che facciano parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del medesimo consiglio che concernono il programma annuale di attività.
1. Il consiglio di istituto elegge, nella prima riunione, il presidente all'interno della componente dei genitori.
2. Il presidente convoca il consiglio di istituto e ne stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il dirigente scolastico.
3. Il consiglio di istituto si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
4. In sede di prima attuazione della presente legge il regolamento di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è deliberato dal consiglio di istituto uscente. Decorsi quattro mesi dal suo insediamento, il nuovo consiglio di istituto può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento, o di continua inattività del consiglio di istituto, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio di istituto.
1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche. In particolare, esso elabora il piano dell'offerta formativa, che è approvato dal consiglio di istituto ad inizio dell'anno scolastico.
2. Il collegio dei docenti svolge la sua attività articolandosi in dipartimenti disciplinari; nella sua autonomia può individuare ulteriori forme di articolazione interna, funzionali allo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organizzazione interna del collegio dei docenti è approvata prima ad inizio dell'anno scolastico e recepita nel regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
4. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
5. Il collegio dei docenti si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi, indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
1. Ai fini della valutazione della qualità complessiva del servizio scolastico e del
1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, le istituzioni scolastiche valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in merito alla composizione del consiglio di istituto, possono essere stabilite dal regolamento di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera d), ulteriori forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
1. Sono abrogate le disposizioni della parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.